Principali disposizioni ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (Decreto legislativo 231/2007 e s.m.i.)
Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 231/07, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, i clienti sono tenuti a fornire all’intermediario, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l’osservanza degli obblighi di identificazione e di adeguata verifica. Le informazioni sono sempre raccolte in fase di apertura del rapporto e possono essere nuovamente richieste nel corso del rapporto (in tutto o in parte) per un loro periodico aggiornamento. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni in materia di adeguata verifica, vige l’obbligo per l’intermediario di astensione dall’instaurare, eseguire o proseguire qualsivoglia rapporto o operazione con il cliente. L’art. 55 c.3 del D. Lgs. 231/07 prevede che chiunque, essendo obbligato, ai sensi del decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Si informa la clientela che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 231/07 (limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore (nel caso specifico: polizze di pegno cartacee), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Si invita pertanto la clientela a voler prendere nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la segnalazione al MEF di cui all’art. 51 c.1 del D. Lgs 231/07 e l’applicazione delle relative sanzioni. Ai sensi dell’art. 63 del Decreto, la violazione di tale prescrizione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 euro a 50.000 euro. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale di filiale.
Principali disposizioni sull’ “oro da investimento” ai sensi della Legge 7/2000 come modificata dal d.lgs. 211/2024 (“Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”)
Attività in capo al cliente
Ai sensi della legge 7/2000 e s.m.i., è onere del cliente provvedere alla dichiarazione oro all’UIF (avvalendosi di una banca o di un operatore professionale in oro) qualora il valore dell’oro da investimenti conferito in garanzia a Kruso Kapital sia pari o superiore a € 10.000. La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.
Definizioni: